L’unione Europea definisce il “vino biologico”


Fino ad oggi si poteva parlare solo di “vino ottenuto da uve biologiche”, per il quale, cioè, era regolamentata la fase di coltivazione dell’uva ma non il processo di trasformazione dell’uva in vino. Con il nuovo Regolamento si dettano invece le norme per la preparazione, compresi i livelli limite di solfiti

Il Comitato permanente per la produzione biologica (SCOF) ha approvato oggi nuove norme dell’UE per il “vino biologico”, che saranno pubblicate nelle prossime settimane nella Gazzetta ufficiale.
In base al nuovo regolamento, applicabile a partire dalla vendemmia 2012, i viticoltori biologici potranno utilizzare il termine “vino biologico” sulle etichette. Inoltre l’etichetta deve riportare il logo biologico dell’UE e il numero di codice dell’organismo di certificazione oltre a rispettare le altre norme in materia di etichettatura del vino. Le norme ancora in vigore che riguardano il “vino ottenuto da uve biologiche” non coprono le pratiche enologiche, ossia l’intero processo di vinificazione. Il settore vitivinicolo è l’unico al quale ancora non si applica integralmente la normativa dell’UE sulla produzione biologica, prevista dal regolamento (CE) n. 834/2007.

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Dopo il voto nel Comitato permanente, il commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Cioloș, ha dichiarato: “Sono lieto che sia stato infine raggiunto un accordo su questo tema. Era infatti importante fissare norme armonizzate al fine di garantire un’offerta chiara ai consumatori, che sono sempre più interessati ai prodotti biologici. Constato con piacere che le norme adottate stabiliscono in modo trasparente la differenza tra vino convenzionale e vino biologico – come è il caso per altri prodotti biologici. In tal modo si dà ai consumatori la certezza che un “vino biologico” sia stato prodotto applicando norme di produzione più rigorose.”

Grazie alle nuove norme è possibile garantire una maggiore trasparenza e permettere un migliore riconoscimento da parte dei consumatori. Queste norme contribuiranno non soltanto a facilitare il funzionamento del mercato interno ma anche a rafforzare la posizione che i vini biologici dell’UE detengono a livello internazionale, dato che molti altri paesi produttori di vino (USA, Cile, Australia, Sudafrica) hanno già stabilito norme per i vini biologici. Questo atto legislativo completa la normativa in materia di agricoltura biologica dell’UE, che riguarda ora tutti i prodotti agricoli.

Il nuovo regolamento stabilisce un sottoinsieme di pratiche enologiche e di sostanze da utilizzare per i vini biologici. Ad esempio non sono consentiti l’acido sorbico e la desolforazione e il tenore dei solfiti nel vino biologico deve essere di almeno 30-50 mg per litro inferiore al livello dell’equivalente vino convenzionale (a seconda del tenore di zucchero residuo). Oltre a questo sottoinsieme di specifiche, si applicano anche le norme generali in materia di vinificazione stabilite dal regolamento sull’OCM nel settore vitivinicolo. In aggiunta a dette tali pratiche enologiche, il “vino biologico” deve ovviamente essere prodotto utilizzando uve biologiche quali definite nel regolamento (CE) n. 834/2007.

Le nuove norme in materia di vinificazione biologica introducono una definizione tecnica di vino biologico che è coerente con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica. Il regolamento stabilisce le tecniche enologiche e le sostanze autorizzate per il vino biologico. Una di queste norme fissa il tenore massimo di solfito per il vino rosso a 100 mg per litro (150 mg/l per il vino convenzionale) e per il vino bianco/rosé a 150mg/l (200 mg/l per il vino convenzionale), con un differenziale di 30mg/l quando il tenore di zucchero residuo è superiore a 2 g/l.

L’unione Europea definisce il “vino biologico” - Ultima modifica: 2012-02-08T00:00:00+01:00 da Redazione

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