Approvato e pubblicato il nuovo Regolamento Comunitario sulla produzione di mangimi biologici


Le novità che vengono introdotte con il nuovo testo si riferiscono innanzitutto alla produzione del mangime: con il Reg. 505/2012 si prescrive che almeno il 60 % del mangime destinato alle specie erbivore sia prodotto presso lo stesso allevamento, mentre per le specie suine e il pollame la soglia è fissata al 20%

È stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea lo scorso 15 giugno il nuovo Regolamento Comunitario sulla produzione di mangimi biologici (n. 505/2012), che implementa il Reg. n.889 del 2008, eliminando 5 articoli e sostituendoli con altrettante nuove disposizioni. Le novità che vengono introdotte con il nuovo testo si riferiscono innanzitutto alla produzione del mangime.

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Il regolamento del 2008 proponeva di incentivare la produzione del mangime presso gli stessi allevamenti bio, allo scopo di ridurre il trasporto e l’impatto ambientale. Ma, considernado il fatto che la produzione di mangimi a base di proteine bio provenienti da agricoltura biologica non è in grado di soddisfare i requisiti nutrizionali per le specie suine e il pollame allevati in aziende biologiche, il regolamento consentiva anche l’uso di mangime proteico non bio per un periodo limitato di tempo.

Le novità che vengono introdotte con il nuovo testo si riferiscono innanzitutto alla produzione del mangime: con il Reg. 505/2012 si prescrive che almeno il 60 % del mangime destinato alle specie erbivore sia prodotto presso lo stesso allevamento, mentre per le specie suine e il pollame la soglia è fissata al 20%. In caso di difficoltà da parte dell’azienda zootecnica ad autoprodurre la quota di mangime prevista da regoalmento, il mangime deve essere prodotto in cooperazione con altre aziende agricole biologiche della medesima regione dell’allevamento.
Nello stesso articolo sono contenute precise prescrizioni anche per l’apicoltura: a conclusione della raccolta del miele, le api dovranno avere una sufficiente riserva di miele e di polline per poter sopravvivere all’inverno e a condizioni climatiche avverse; inoltre le api dovranno essere allevate con l’uso di miele, sciroppo di zucchero e zucchero rigorosamente biologici.

Novità anche riguardo l’uso di alcuni prodotti e sostanze non necessariamente bio contenute nei mangimi di cui non si abbia il biologico, a condizione che non siano stati trattati con solventi chimici.
Sul fronte dei farmaci, l’uso di fitoterapici viene incentivato a sfavore dei farmaci veterinari tradizionali, di farmaci sintetizzati chimicamente e di trattamenti antibiotici.

Prorogata fino al 31 dicembre 2014 – in caso di necessità – la possibilità di utilizzare nell’alimentazione animale dei monogastrici fino al 5% di mangimi proteici non biologici. Altre novità riguardano l’uso di marchi registrati e le condizioni di vendita.

Regolamento Comunitario n. 505/2012

Approvato e pubblicato il nuovo Regolamento Comunitario sulla produzione di mangimi biologici - Ultima modifica: 2012-06-25T00:00:00+02:00 da Redazione

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