Dal 1 gennaio entra in vigore il nuovo Regolamento sul sistema di controllo bio


Si tratta della prima risposta che la Commissione europea ha adottato a fronte dei risultati contenuti nel rapporto della Corte dei Conti Europea -– Relazione speciale n. 9/2012, che conteneva una serie di rilievi critici sul funzionamento e sull’efficacia del sistema di controllo dell’agricoltura biologica in Europa

Sulla GUUE del 30 aprile serie L n. 118 è stato pubblicato il Reg. UE n. 392/2013 di modifica al Reg. 889/2008. Questo regolamento – riferisce una nota del CCPB  - reca una serie di novità importanti, rilevanti in particolare per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica, che saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2014. Fra le novità contenute nel Regolamento il CCPB ricorda in particolare:
* all’art. 2 è stata introdotta alla lettera “s” la definizione di “fascicolo di controllo”, cioè “l’insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo.”
* all’art. 63, paragrafo 2, sono state inserite alcune obbligazioni in termini di impegni assunti dagli operatori, che gli stessi devono sottoscrivere all’atto della richiesta di accesso al sistema di controllo.
* all’art. 65, paragrafo 2, è stabilito per la prima volta nella storia della regolamentazione comunitaria applicabile alle produzioni biologiche che “il numero di campioni che l’autorità o l’organismo di controllo deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 5 % del numero degli operatori soggetti al suo controllo”.
* gli art. 92, 92 bis e 92 ter introducono maggiori dettagli negli scambi di informazioni tra Stati membri e nelle pubblicazioni delle informazioni a carico degli operatori, allo scopo di migliorare lo scambio di queste informazioni in casi di irregolarità o infrazioni.
* è introdotto il nuovo capo 9 (artt da 92 quater a 92 septies) specifico per l’attività di vigilanza che deve essere condotta dalle Autorità competenti sul sistema di controllo. In questo nuovo capitolo si evidenzia che tale attività di vigilanza debba incentrarsi sulla valutazione delle prestazioni operative degli organismi di controllo (in caso di delega a questi ultimi dell’attività di controllo), tenendo conto dei risultati del lavoro dell’organismo nazionale di accreditamento.
Questo regolamento è la prima risposta che la Commissione ha ritenuto necessario ed opportuno adottare a fronte dei risultati contenuti nel rapporto della Corte dei Conti Europea -– Relazione speciale n. 9/2012, diramato dopo aver effettuato visite in sei Stati membri (Autorità centrali, Autorità regionali, OdC e operatori; prelievi di campioni e prove di tracciabilità), avendo registrato come “alcune autorità non svolgono in modo soddisfacente il ruolo di vigilanza; alcuni OdC non hanno colto l’opportunità di attuare alcune buone pratiche; la tracciabilità non è assicurata; debolezze nei diversi sistemi di importazione”.
Questo rapporto contiene una serie di raccomandazioni alla Commissione per risolvere le debolezze riscontrate, che, appunto trovano una prima risposta nell’emanazione del regolamento chge entra in vigore dal 1 gennaio 2014.

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Dal 1 gennaio entra in vigore il nuovo Regolamento sul sistema di controllo bio - Ultima modifica: 2013-12-29T00:00:00+01:00 da Redazione

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